Il possesso di una partecipazione in società di persone, anche minoritaria, ostacola il regime forfettario a meno che, nell’anno precedente, la quota non sia stata ceduta o liquidata (entro il 31/12/2019); se la partecipata è, invece, una società a responsabilità limitata, l’accesso al regime è precluso. Se il ruolo di partecipazione è di “controllo” e l’attività svolta dalla società è riconducibile a quella esercitata dal contribuente, in questo caso il regime forfettario non si applicherà dall’anno successivo. Tuttavia, in considerazione del fatto che la Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) è stata pubblicata il 31 dicembre 2018, per coloro che a tale data possedevano una partecipazione in società di persone la circolare 10/04/2019 A.E. precisa che si potrà comunque applicare il regime forfettario per l’anno 2019.

Le esclusioni

Le novità della legge 160/2019 sul regime forfettario di cui alla legge 190/2014 non hanno modificato il comma 57, lettera d), il quale continua a prevedere che non possono avvalersi del regime forfetario due categorie di contribuenti:

  • gli esercenti di attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o ad imprese familiari di cui all’articolo 5 del Tuir;
  • gli esercenti di attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Con riferimento alla partecipazione in società di persone, la circolare 9/E del 2019 ha chiarito che la causa ostativa non opera solo a condizione che il contribuente, nell’anno precedente a quello di applicazione del regime stesso, provveda a rimuoverla.

A differenza dello scorso anno, la norma ora non ammette eccezioni: per l’anno 2019, considerata la tardiva pubblicazione delle legge di Bilancio in Gazzetta Ufficiale, era infatti stato concesso cedere la partecipazione anche nel corso dell’anno di applicazione del regime forfettario e non necessariamente nell’anno precedente. Ancor prima, fino al 31 dicembre 2018, la possibilità di cedere la partecipazione in corso d’anno era espressamente prevista dalla circolare 10/E/2016; si auspica che l’agenzia delle Entrate confermi questa possibilità quando la partecipazione arriva al contribuente forfettario in modo incolpevole (ad esempio per successione ereditaria).

Società semplici

Non è invece causa ostativa la partecipazione in società semplici, tranne nei casi in cui le stesse producano redditi di lavoro autonomo o d’impresa.

Molto comune il caso delle società semplici operanti in agricoltura: se l’attività rientra nel reddito agrario, per il socio non è di ostacolo al regime forfetario; se invece rientra nel reddito di impresa (agriturismo, attività connesse, produzione di energia elettrica, ecc.) allora il forfettario è precluso.

Il possesso di partecipazioni in Srl, invece, ostacola il regime forfettario se, contemporaneamente, si verificano due condizioni: la partecipazione di “controllo” (diretto o indiretto) e il fatto che l’attività della controllata sia riconducibile a quella svolta dal contribuente forfettario. Per la definizione del requisito di “controllo”, occorre rifarsi all’articolo 2359 del Codice Civile.

Oltre che “diretto”, il controllo può essere esercitato anche in maniera indiretta, ovvero tramite soggetti interposti quali i familiari di cui all’articolo 5, comma 5, del Tuir, vale a dire il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado ancorché non a carico (circolare 9/E/2019).

Controllo di fatto

Come rilevato in alcune risposte fornite dall’Agenzia ad apposite istanza di interpello, il controllo può essere anche “di fatto”; si tratta cioè di casi in cui, pur in assenza delle condizioni previste dalla norma, particolare circostanze possono far presumere l’esistenza del controllo stesso. È il caso, ad esempio, del contribuente che è il principale fornitore di una società (risposte 334/2019 e 398/2019).

Il controllo della società deve coesistere con l’esercizio di una attività da parte della srl e dal soggetto in forfait appartenente alla medesima sezione Ateco. Si ribadisce che, ai fini dell’operatività di queste causa ostativa assume rilevanza l’anno di applicazione del regime; pertanto i contribuenti forfettari devono accertare se queste condizioni si sono verificate nel corso del 2019, circostanza che farebbe decadere il diritto ad applicare il regime forfetario dal 2020.

Si ricorda, infine, che la partecipazione in società per azioni e cooperative non influisce sul forfettario.