Il decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy del 29 settembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023, attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni relativamente al titolare effettivo. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale e cioè entro l’8 dicembre 2023, (11 dicembre 2023 perché festivo) è necessario comunicare il titolare effettivo per i seguenti soggetti:
- Imprese dotate di personalità giuridica;
- Associazioni e Fondazioni dotate di personalità giuridica;
- Enti del Terzo Settore (ETS) ed enti sportivi che abbiano acquisito la personalità giuridica direttamente con l’iscrizione al RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo settore) ed al RNASD (Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche).
La comunicazione del titolare effettivo è finalizzata a prevenire e contrastare l’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Il titolare effettivo delle imprese dotate di personalità giuridica è la persona fisica o le persone fisiche a cui è riconducibile la proprietà diretta o indiretta della stessa impresa
In base alla normativa antiriciclaggio (DL n.231 del 2007 cosiddetto “Decreto Antiriciclaggio), viene stabilito innanzitutto chi è da considerare titolare effettivo.
Società di capitali:
Per le società di capitali è da considerarsi “titolare effettivo” colui il quale possiede:
– la titolarità di una partecipazione societaria superiore al 25% del capitale, detenuta da una persona fisica;
– la titolarità di una percentuale di partecipazioni societaria superiore al 25% del capitale, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
Nello specifico occorre considerare le seguenti casistiche:
1) la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale è detenuta da una persona fisica, anche per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona (“criterio della proprietà”);
2) qualora il criterio appena richiamato non consenta di individuare in maniera univoca il titolare effettivo, quest’ultimo può essere fatto coincidere con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, oppure il controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea, o, infine, al quale sono riconducibili particolari vincoli contrattuali che consentano comunque di esercitare un’influenza dominante (“criterio del controllo”);
3) se i primi due criteri non si rivelano utili, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente agli assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società (“criterio residuale”).
Da ciò ne discende che l’amministratore di una società non è sempre il titolare effettivo, ma può essere considerato tale soltanto in ultima istanza, quando nessuno detiene direttamente o indirettamente una percentuale superiore al 25% del capitale e nessuno esercita il controllo della società secondo le modalità prima richiamate.
Inoltre, anche se il titolare effettivo dovesse essere individuato secondo il “criterio residuale”, non andrebbe a coincidere con tutti i membri del Consiglio di amministrazione, ma soltanto con i componenti ai quali sono stati riconosciuti poteri di rappresentanza. Se il Consiglio di amministrazione agisce collegialmente senza lasciare deleghe specifiche a uno o più amministratori, ma riservando ampie deleghe al direttore generale, quest’ultimo potrebbe essere considerato il titolare effettivo.
Associazioni e fondazioni dotate di personalità giuridica
Per le fondazioni e associazioni il “titolare effettivo” è da individuarsi cumulativamente nelle figure:
1 il fondatore (se in vita);
2 nei titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione;
3 nei beneficiari.
Ciò significa che tutti i soggetti suelencati dovranno essere comunicati al Registro Imprese quali titolari effettivi.
In questo senso, quindi, ai fini della comunicazione del titolare effettivo, in una fondazione con un Consiglio di Amministrazione ad esempio composto da di sette membri, un Presidente con rappresentanza legale e un vicepresidente che fa le sue veci in caso di assenza, tutti questi soggetti andranno indicati come titolari effettivi assieme ai fondatori, se in vita.
Peraltro, merita attenzione il caso in cui il fondatore dell’ente sia una persona giuridica (pensiamo al caso di una Fondazione corporate); in tal caso, in linea con la definizione di titolare effettivo, sarà necessario individuare e comunicare i dati della persona fisica che lo rappresenta.
Per quanto riguarda la categoria dei beneficiari questa sembra, invece, difficilmente inquadrabile nelle realtà non profit che svolgono attività a sostegno della collettività o nei confronti di una platea molto ampia di soggetti; difatti, la norma impone di comunicarli solo se “individuati o facilmente individuabili”. Per tale motivo, di regola, l’adeguata verifica dovrebbe riguardare solo le prime due categorie di soggetti.
Enti dotati di personalità giuridica:
La normativa interna antiriciclaggio (articolo 21 Dlgs 231/2007) ricomprende nel novero dei soggetti interessati alla comunicazione del titolare effettivo le realtà del Terzo Settore con autonomia patrimoniale perfetta ex articolo 22 del Codice del Terzo settore.
La comunicazione dei dati relativi alla titolarità effettiva deve contenere dettagliate informazioni quali i dati identificativi dell’ente – denominazione, codice fiscale, Pec, sede legale e, se diversa, sede amministrativa (articolo 4 Decreto Mef 55/2022) e i dati anagrafici del soggetto/i individuati come titolare effettivo, compresa l’indicazione del requisito che conferisce tale particolare status (ad esempio, se fondatore, se legale rappresentante o se titolare di poteri di direzione e amministrazione), nonché la dichiarazione sostitutiva di cui al Dpr 445/2000.
Modalità di comunicazione e sanzioni
La comunicazione del titolare effettivo si presenta in modo telematico al registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente.
Per effettuare la comunicazione è necessario essere in possesso di firma digitale del legale rappresentante della società. Anche nel caso in cui ci si avvalga di un intermediario abilitato è importante sottolineare che l’intermediario può procedere all’invio della pratica, la quale però deve comunque sempre essere firmata digitalmente dal soggetto obbligato al deposito.
L’omissione è punita con la sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro (in capo a ciascun soggetto obbligato), ridotta a un terzo in caso di ritardo non superiore a 30 giorni (ossia, per il primo invio, entro il 10/1/2024).